Art. 2 · Categorie di olio di oliva

Art. 2

Categorie di olio di oliva

In vigore dal 29 lug 2022
Categorie di olio di oliva 1.   Gli oli di oliva che soddisfano le caratteristiche definite: a) nell’allegato I, punto 1, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli extra vergini di oliva ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) nell’allegato I, punto 2, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva vergini ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) nell’allegato I, punto 3, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva lampanti ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) nell’allegato I, punto 4, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva raffinati ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) nell’allegato I, punto 5, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva composti di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013; f) nell’allegato I, punto 6, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di sansa di oliva greggio ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013; g) nell’allegato I, punto 7, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di sansa di oliva raffinato ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013; h) nell’allegato I, punto 8, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di sansa di oliva ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Le caratteristiche degli oli di oliva figuranti nell’allegato I sono determinate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.
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