Art. 12 · Indicazioni della presenza di olio di oliva al di fuori della lista degli ingredienti in miscele e prodotti alimentari

Art. 12

Indicazioni della presenza di olio di oliva al di fuori della lista degli ingredienti in miscele e prodotti alimentari

In vigore dal 29 lug 2022
Indicazioni della presenza di olio di oliva al di fuori della lista degli ingredienti in miscele e prodotti alimentari 1.   Se la presenza di oli di cui all’, lettera b), in una miscela con altri oli vegetali è riportata nell’etichetta al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la miscela in questione reca la seguente descrizione commerciale: «miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio di oliva», seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di tali oli nella miscela. 2.   La presenza di oli di cui all’, lettera b), può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al paragrafo1 attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio di oliva è superiore al 50 %. 3.   Ad eccezione dei prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente in olio di oliva, in particolare i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2136/89 (12) e (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (13), e se la presenza di oli di cui all’, lettera b), del presente regolamento è evidenziata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di olio rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare. 4.   L’indicazione della percentuale di oli aggiunti di cui all’, lettera b), rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare di cui al paragrafo 3 può essere sostituita dalla percentuale di olio aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l’aggiunta dell’indicazione: «percentuale di materie grasse». 5.   Le denominazioni di cui all’, paragrafo 1, possono essere sostituite dai termini «olio di oliva» sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 3. Tuttavia in caso di presenza di olio di sansa di oliva i termini «olio di oliva» sono sostituiti dai termini «olio di sansa di oliva». 6.   Quando altri prodotti alimentari sono aggiunti agli oli di cui all’, lettera b), il prodotto alimentare risultante non reca le denominazioni legali di cui all’.
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