Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 lug 2022
Il nome «Mozzarella» può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Mozzarella tradizionale» all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
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