Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 lug 2022
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: 1) l'articolo 6 ter è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 108 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del 21 luglio 2022. 2 ter.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di un'entità inserita in elenco alla voce 108 dell'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità a una persona giuridica, entità o organismo stabilito nell'Unione.»; b) paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco nell'allegato I, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato I; e,»; 2) Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 quinquies 1.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che: a) lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; e b) i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione. Articolo 6 sexies 1.   In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.»; 3) l'articolo 8 è così modificato a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell' o le informazioni detenute relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi obbligati a congelarli, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro, e b) a collaborare con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi nonché i beni immobili o mobili trattano e scambiano informazioni, inclusi dati personali, con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione. 5.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (UE) 2018/1725 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" (4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'. 2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I: a) trasmettono prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e b) collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni. 3.   L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'. 4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a). 5.   L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022. 6.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 7.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.».
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