Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 lug 2022
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera f) è soppressa; b) al paragrafo 3), il secondo comma è sostituito dal seguente: “Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione.”; c) al paragrafo 4), è aggiunta la lettera seguente: "h) destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo."; 2) l’articolo 2 bis è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera f) è soppressa; b) al paragrafo 3), il secondo comma è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni da tale prima esportazione."; c) al paragrafo 4), è aggiunta la lettera seguente: "h) destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo."; 3) all’articolo 3 ter, è aggiunto il paragrafo seguente: "5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio."; 4) all’articolo 3 quater, è aggiunto il paragrafo 9 seguente: "9.   Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell’aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1."; 5) l’articolo 3 sexies bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   Alle navi registrate sotto la bandiera della Russia è vietato l’accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell’Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell’Unione, tranne se l’accesso alla chiusa è volto all’uscita dal territorio dell’Unione."; b) al paragrafo 5 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accesso è necessario per:"; c) è inserito il paragrafo seguente: "5 bis.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che: a) una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e b) l’accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione, purché l’importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione."; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 5 e 6 entro due settimane dal rilascio."; 6) all’articolo 3 septies, è aggiunto il paragrafo seguente: "5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio."; 7) All’articolo 3 nonies è aggiunto il paragrafo seguente: "3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle merci di cui ai codici CN 7113 00 00 e CN 7114 00 00 elencate nell’allegato XVIII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita."; 8) l’articolo 3 duodecies è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per: a) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o b) l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa."; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: "6.   Nel decidere se rilasciare o no l’autorizzazione per usi medici o farmaceutici a norma del paragrafo 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l’uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare. 7.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio."; 9) è inserito l’articolo 3 seguente: "Articolo 3 sexdecies 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVI originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022. 2.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXVI che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1. 3.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato XXVII se originario della Russia e dalla Russia esportato nell’Unione dopo il 22 luglio 2022. 4.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 5.   Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, non si applica all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale. 6.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alle merci elencate nell’allegato XXVII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita. 7.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia."; 10) l’articolo 5 bis bis è così modificato: a) paragrafo 3 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;"; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; "; iii) sono aggiunte le lettere seguenti: "a bis) salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;"; f) operazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento."; g) le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014."; 11) l’articolo 5 ter è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo è superiore a 100 000 EUR per ente creditizio."; b) il paragrafo 4 è soppresso; 12) all’articolo 5 quater, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: "f) necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia."; 13) all’articolo 5 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera."; 14) all’articolo 5 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   È vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ovvero nei riguardi di uno di tali soggetti."; 15) all’articolo 5 duodecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   È vietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell’articolo 7, lettere da a) a d), dell’articolo 8, dell’articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell’articolo 18, dell’articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; dell’articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE e del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a o con: a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alla lettera a); oppure c) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici."; 16) all’articolo 5 quaterdecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro , in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera."; 17) l’articolo 5 quindecies è così modificato. a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera."; b) è aggiunto il paragrafo seguente: "6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio."; 18) all’articolo 12 bis, sono aggiunti i paragrafi seguenti: "3.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi nonché i beni immobili o mobili trattano e scambiano informazioni, inclusi dati personali, con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea. 4.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (UE) 2018/1725 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento e per un’effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell’applicazione del presente regolamento. (*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).";" 19) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 20) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 21) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 22) l’allegato X è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 23) l’allegato XXII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; 24) l’allegato XXIII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 25) l’allegato XXIV è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento; 26) è aggiunto l’allegato XXVI conformemente all’allegato VIII del presente regolamento; 27) è aggiunto l’allegato XXVII conformemente all’allegato IX del presente regolamento.
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