Art. 3
Informazioni sulla sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato o del suo vettore specificato
In vigore dal 20 lug 2022
Informazioni sulla sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato o del suo vettore specificato
Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona nel territorio dell’Unione in possesso di vegetali che possono essere stati colpiti dall’organismo nocivo specificato o dal suo vettore sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato o del suo vettore, delle possibili conseguenze e rischi e delle relative misure da adottare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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