Art. 2 · Divieto relativo all’organismo nocivo specificato

Art. 2

Divieto relativo all’organismo nocivo specificato

In vigore dal 20 lug 2022
Divieto relativo all’organismo nocivo specificato Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.
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