Art. 1
In vigore dal 19 lug 2022
Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:
1)
all’ sono inserite le lettere c bis); c ter) e c quater) seguenti:
«c bis)
“elicottero leggero”, si intende un elicottero dotato delle specifiche di certificazione per aerogiri leggeri (CS-27) o equivalenti nella propria base di certificazione;
c ter)
“elicottero leggero di categoria A”, si intende un elicottero leggero dotato di tutte le caratteristiche della categoria A quali definite all’allegato I, punto 17), del regolamento (UE) n. 965/2012 e che dispone, nella propria base di certificazione, delle specifiche supplementari di cui alle specifiche di certificazione per aerogiri pesanti (CS-29) applicabili in virtù del riferimento alla CS-27, o equivalente, contenuto nell’appendice C;
c quater)
“condizioni marittime comprovate”, si intendono le condizioni marittime selezionate dal richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione supplementare alle quali la resistenza al capovolgimento di un aerogiro è stata dimostrata e successivamente certificata per le disposizioni di ammaraggio o di galleggiamento di emergenza;».
2)
L’allegato I (parte 26) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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