Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 lug 2022
All’articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell’allegato I (parte 21), un’impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (*1). Se dopo il 7 marzo 2025 l’impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte. 6.   In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell’allegato I (parte 21), un’impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un’autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all’allegato I (parte 21) non è tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell’allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.
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