Art. 9
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 18 lug 2022
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento cessa di applicarsi il giorno successivo a quello in cui termina il periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’ della direttiva 2001/55/CE, conformemente all’ di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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