Art. 7
Prevenzione delle frodi e delle falsificazioni
In vigore dal 18 lug 2022
Prevenzione delle frodi e delle falsificazioni
Nell’applicare il presente regolamento, gli Stati membri utilizzano tutti i mezzi appropriati per prevenire e combattere le frodi in relazione ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina, e la loro falsificazione.
Gli Stati membri possono verificare in qualsiasi momento la validità dei documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina. Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere tale documento del conducente in caso di risposta negativa o di assenza di risposta da parte delle autorità ucraine consultate in merito ai diritti rivendicati dal titolare di un documento del conducente rilasciato dall’Ucraina, e qualora sussistano seri dubbi riguardo all’autenticità del documento del conducente che facciano ritenere che la sicurezza stradale possa essere messa a rischio.
Gli Stati membri non applicano le disposizioni del presente regolamento ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina in formato elettronico se non sono in grado di verificarne l’autenticità, l’integrità e la validità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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