Art. 2
Definizione
In vigore dal 18 lug 2022
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina» si intende:
a)
le patenti di guida rilasciate dall’Ucraina, comprovanti che, e a quali condizioni, il conducente è autorizzato alla guida in conformità della legislazione ucraina; oppure
b)
le carte di qualificazione del conducente rilasciate dall’Ucraina conformemente alla legislazione nazionale adottata in attuazione della direttiva 2003/59/CE, a norma dell’articolo 368, paragrafo 1, e dell’allegato XXXII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, ai conducenti di veicoli stradali che effettuano trasporti internazionali di merci o passeggeri su strada che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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