Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

In vigore dal 18 lug 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato: 1) all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Le risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riassegnate al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 67 e all’articolo 68, paragrafo 3, al fine di attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.»; 2) all’articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 35, all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, all’articolo 68, paragrafo 3, e all’articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 o per attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.»; 3) l’articolo 33 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020, se gli interventi sono conseguenti all’epidemia di COVID-19, o dal 24 febbraio 2022, se gli interventi sono conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.»; 4) all’articolo 44, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis.   Il FEAMP può sostenere misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 o dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica, come disposto all’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera d), alle condizioni di cui all’articolo 33.»; 5) all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Ove sia necessario per rispondere all’epidemia di COVID-19 o per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:»; 6) all’articolo 67, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020, tranne qualora esso attenui gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma dello stesso, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020 per far fronte all’epidemia di COVID-19 e dal 24 febbraio 2022 per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.»; 7) all’articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra dìaggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. In conformità dell’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022. La compensazione di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolata conformemente all’articolo 96.»; 8) all’articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l’intervento è connesso al sostegno ai sensi dell’articolo 33 o 34 o alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54, dell’articolo 55, dell’articolo 56, dell’articolo 68, paragrafo 3, o dell’articolo 69, paragrafo 3;».
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