Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 lug 2022
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti imprese:
a)
le imprese di produzione e le imprese di progettazione soggette all’allegato I (parte 21), sezione A, capitoli G e J, del regolamento (UE) n. 748/2012, ad eccezione delle imprese di progettazione e di produzione che partecipano esclusivamente alla progettazione e/o alla produzione di aeromobili ELA2, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012;
b)
i gestori aeroportuali e i fornitori di servizi di gestione del piazzale soggetti all’allegato III «Parte requisiti per l’organizzazione (Parte-ADR.OR)» del regolamento (UE) n. 139/2014.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e cibersicurezza di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e all’articolo 14 della direttiva (UE) 2016/1148.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:1645:oj#art-2