Art. 1 · Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Art. 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

In vigore dal 14 lug 2022
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, le domande di aiuto da presentare entro il 15 febbraio 2023 possono riguardare spese per operazioni programmate per l'anno 2022 ma non eseguite entro il 31 dicembre 2022 se le suddette operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2023. 2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, le domande di anticipo possono essere presentate in qualsiasi momento del 2022. 3.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, le domande di pagamento parziale possono essere presentate più di tre volte nel 2022.
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