Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 lug 2022
Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2023 continuano ad essere autorizzati l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti accompagnate dagli opportuni certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 gennaio 2023.
Storico versioni

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