Art. 2 · Termini di notifica

Art. 2

Termini di notifica

In vigore dal 13 lug 2022
Termini di notifica 1.   Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 entro due mesi dal 28 novembre 2022. 2.   Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 prima della data di applicazione della modifica oggetto della notifica nello Stato membro interessato.
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