Art. 7
Richiesta all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri
In vigore dal 13 lug 2022
Richiesta all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri
1. Quando chiedono all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il formulario standard di cui all’allegato IV del presente regolamento.
2. Le autorità competenti forniscono senza indugio all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti.
3. Laddove è chiesto all’ESMA, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri, l’ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includere le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale ispezione o indagine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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