Art. 5
Mezzi di comunicazione
In vigore dal 13 lug 2022
Mezzi di comunicazione
1. Fatti salvi l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 2, i formulari standard sono trasmessi per iscritto.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente richiedente o dell’ESMA, a seconda dei casi.
3. I mezzi di comunicazione assicurano che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
Storico versioni
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