Art. 4 · Risposta alle richieste

Art. 4

Risposta alle richieste

In vigore dal 13 lug 2022
Risposta alle richieste 1.   Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi: a) utilizza il formulario standard di cui all’allegato III; b) prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste; c) agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere terzi. 2.   In caso di urgenza, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, convenga altrimenti.
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