Art. 4
Risposta alle richieste
In vigore dal 13 lug 2022
Risposta alle richieste
1. Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi:
a)
utilizza il formulario standard di cui all’allegato III;
b)
prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
c)
agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere terzi.
2. In caso di urgenza, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, convenga altrimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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