Art. 3 · Avviso di ricevimento delle richieste

Art. 3

Avviso di ricevimento delle richieste

In vigore dal 13 lug 2022
Avviso di ricevimento delle richieste 1.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, invia un avviso di ricevimento all’autorità competente richiedente o all’ESMA, a seconda dei casi, utilizzando il formulario di cui all’allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta. 2.   Qualora nutra dubbi in merito al contenuto della cooperazione o delle informazioni richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, ai fini del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in conformità dello stesso, un’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto. L’autorità cui è rivolta tale richiesta fornisce una risposta tempestiva.
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