Art. 9 · Distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio

Art. 9

Distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio

In vigore dal 13 lug 2022
Distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio 1.   Per il calcolo della distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in numeri assoluti e in percentuale, di cui all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che ciascun singolo prestito sia assegnato alla pertinente categoria di rischio stabilita nel quadro di gestione del rischio sulla base di criteri solidi e ben definiti di cui all’, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 e come specificato all’, paragrafo 7, lettera d), di tale regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1 e per ciascuna categoria di rischio, si applicano le definizioni seguenti: a) la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio in numeri assoluti si riferisce alla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito nella stessa categoria di rischio; b) la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio in percentuale si riferisce al rapporto tra: i) la somma dell’importo nozionale di ciascun prestito nella stessa categoria di rischio; e ii) l’importo nozionale totale di tutti i prestiti inclusi nel portafoglio. 3.   Per la comunicazione delle informazioni agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding istituiscono e mantengono politiche e procedure chiare ed efficaci per la specificazione delle categorie di rischio.
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