Art. 5 · Rischio di credito dei titolari di progetti

Art. 5

Rischio di credito dei titolari di progetti

In vigore dal 13 lug 2022
Rischio di credito dei titolari di progetti La descrizione fornita agli investitori del metodo utilizzato per la valutazione del rischio di credito dei titolari di progetti di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene tutti gli elementi seguenti: a) le procedure per i processi di approvazione e monitoraggio dei crediti; b) le procedure per determinare il punteggio di affidabilità creditizia del titolare del progetto, se del caso; c) le procedure per l’utilizzo di rating esterni per la valutazione del merito creditizio del titolare di un progetto; d) le procedure relative all’accettazione e al riconoscimento delle garanzie reali o delle garanzie e le misure di attenuazione del rischio di credito, se del caso; e) le procedure e i dati utilizzati per valutare la storia finanziaria del titolare del progetto e le procedure da seguire nel caso in cui il titolare del progetto ometta o rifiuti di fornire le informazioni richieste.
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