Art. 18 · Politica di finanziamento

Art. 18

Politica di finanziamento

In vigore dal 13 lug 2022
Politica di finanziamento 1.   Il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una politica di finanziamento per determinare le modalità di finanziamento del fondo a copertura dei rischi e le modalità di gestione dei proventi raccolti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la politica di finanziamento di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi e le informazioni seguenti: a) qualsiasi contributo iniziale apportato dal fornitore di servizi di crowdfunding al fondo a copertura dei rischi; b) il tipo di oneri riscossi per alimentare il fondo a copertura dei rischi; c) i criteri di cui la gestione del fondo a copertura dei rischi tiene conto nel decidere il tipo di oneri da riscuotere; d) i criteri di cui la gestione del fondo a copertura dei rischi tiene conto nel decidere l’importo degli oneri da riscuotere per ciascun prestito; e) il processo decisionale per determinare l’importo e la natura degli oneri da riscuotere; f) la strategia di investimento adottata dal fondo a copertura dei rischi per investire i fondi gestiti; g) la proprietà giuridica dei fondi; h) le modalità di scioglimento dei fondi in caso di scadenza del fondo a copertura dei rischi; i) le modalità di separazione dei fondi da altre attività di proprietà del fornitore di servizi di crowdfunding; j) le modalità con cui le somme versate nel fondo a copertura dei rischi saranno trattate in caso di insolvenza del gestore del suddetto fondo.
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