Art. 17
Politica di governance
In vigore dal 13 lug 2022
Politica di governance
1. I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di una politica di governance per disciplinare il fondo a copertura dei rischi. Tale politica garantisce che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna siano coerenti, ben integrati e adeguati a garantire il buon funzionamento del fondo a copertura dei rischi.
2. La politica di governance di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi e le informazioni seguenti:
a)
la finalità del fondo a copertura dei rischi;
b)
la struttura giuridica e operativa del fondo a copertura dei rischi, specificando anche se è gestito dal fornitore di servizi di crowdfunding stesso o da un terzo;
c)
la durata del fondo a copertura dei rischi, compresi i casi in cui il fondo ha una durata illimitata.
3. Nel caso in cui il fondo a copertura dei rischi sia gestito da un terzo, la politica di governance di cui al paragrafo 1 comprende anche tutti gli elementi seguenti:
a)
la composizione dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;
b)
le responsabilità e i compiti dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;
c)
una descrizione delle competenze e delle capacità di ciascun membro dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;
d)
la frequenza delle riunioni dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;
e)
gli obblighi di comunicazione tra l’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi e l’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;
f)
le responsabilità relative alla documentazione, alla gestione e al controllo degli accordi di esternalizzazione;
g)
l’identificazione di uno o più membri del personale di alto livello che rispondono direttamente all’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding e sono responsabili della gestione e della sorveglianza dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione, compresa la relativa documentazione.
Storico versioni
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