Art. 14 · Informazioni sulla valutazione del prestito

Art. 14

Informazioni sulla valutazione del prestito

In vigore dal 13 lug 2022
Informazioni sulla valutazione del prestito 1.   La valutazione del prestito di cui all’, paragrafo 4, lettera h), riflette, per ciascun singolo prestito, il probabile rendimento effettivo, definito come il rendimento annuo attualizzato dell’investimento atteso dall’investitore a una determinata data di valutazione, sulla base delle più recenti informazioni disponibili. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il calcolo del probabile rendimento effettivo si basa su tutte le informazioni seguenti: a) il tasso di interesse o qualsiasi altra compensazione prevista nel prestito; b) il rendimento alla scadenza; c) l’applicazione di eventuali oneri di cui all’, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2020/1503; d) i tassi di default previsti, determinati in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato 2022/2115; e) eventuali altri costi sostenuti dal titolare del progetto o dall’investitore o dal fornitore di servizi di crowdfunding in relazione al prestito. 3.   La valutazione del prestito di cui all’, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (UE) 2020/1503 comprende la valutazione del portafoglio in cui è incluso il prestito, espressa come rapporto tra: a) il numeratore ottenuto dalla somma dei prodotti: i) dell’importo nozionale di ciascun prestito nel portafoglio; ii) del rispettivo probabile rendimento effettivo di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio; b) il denominatore ottenuto dalla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio.
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