Art. 13 · Informazioni sugli oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto

Art. 13

Informazioni sugli oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto

In vigore dal 13 lug 2022
Informazioni sugli oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto Le informazioni sugli oneri pagati in relazione ai prestiti di cui all’, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono tutti gli elementi seguenti: a) la persona fisica o giuridica che paga gli oneri, indicando anche se tale persona è l’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding, il titolare del progetto o un terzo; b) l’importo monetario degli oneri; c) la persona fisica o giuridica che riceve gli oneri, indicando anche se tale persona è il fornitore di servizi di crowdfunding o, in caso di esternalizzazione delle funzioni operative, un terzo; d) qualsiasi servizio remunerato tramite oneri, compresi gli oneri di sottoscrizione, gli oneri di gestione, gli oneri per i processi di recupero crediti e gli oneri di uscita; e) il metodo di calcolo degli oneri, indicando anche se l’importo degli oneri rappresenta una percentuale dell’importo nozionale del prestito o qualsiasi altra variabile, o un importo fisso; f) lo scadenzario per il pagamento degli oneri.
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