Art. 11
Informazioni sulle misure di attenuazione del rischio
In vigore dal 13 lug 2022
Informazioni sulle misure di attenuazione del rischio
1. Ai fini dell’, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503, per «misura di attenuazione del rischio» si intende una tecnica utilizzata da un titolare di progetti per ridurre il rischio di credito associato a un prestito, che può assumere una delle forme seguenti:
a)
«protezione del credito di tipo reale», tecnica di attenuazione del rischio in base alla quale la riduzione del rischio di credito associato a un prestito deriva dal diritto dell’investitore, nell’eventualità del default del prestito o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano il progetto o il titolare del progetto, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l’appropriazione o di conservarne il possesso, o di ridurre l’importo del prestito;
b)
«protezione del credito di tipo personale», tecnica di attenuazione del rischio in base alla quale la riduzione del rischio di credito associato a un prestito deriva dall’obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità del default del prestito o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano il progetto o il titolare del progetto.
2. Nel caso in cui un prestito sia garantito da una «protezione del credito di tipo reale» di cui al paragrafo 1, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce tutte le informazioni seguenti:
a)
il tipo di attività;
b)
la valutazione più recente di tali attività e l’importo o gli importi che possono essere liquidati, trasferiti, conservati od oggetto di appropriazione;
c)
il metodo di valutazione;
d)
il rapporto tra l’importo di cui alla lettera b) e l’importo nozionale totale del prestito, espresso in percentuale.
3. Nel caso in cui un prestito sia garantito da una «protezione del credito di tipo personale» di cui al paragrafo 2, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce come minimo le informazioni seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo e la natura giuridica del terzo che agisce in qualità di fornitore di protezione o garante;
b)
il rapporto tra:
i)
l’importo nozionale del prestito coperto dal terzo;
ii)
l’importo nozionale totale del prestito, espresso in percentuale.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:
a)
che l’ammissibilità e la valutazione di qualsiasi misura di attenuazione del rischio siano valutate conformemente a politiche e procedure adeguate nell’ambito del quadro di gestione del rischio di cui all’, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 e come specificato in conformità dell’, paragrafo 7, lettera d), di tale regolamento;
b)
che la valutazione di qualsiasi misura di attenuazione del rischio tenga conto di tutti i costi di dismissione derivanti dall’ottenimento e dalla vendita di garanzie reali.
Storico versioni
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