Art. 1
Procedure di trattamento dei reclami
In vigore dal 13 lug 2022
Procedure di trattamento dei reclami
1. Ai fini del presente regolamento per «reclamo» si intende una dichiarazione di insoddisfazione rivolta a un fornitore di servizi di crowdfunding da uno dei suoi clienti in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding.
2. Le procedure per il trattamento dei reclami di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 forniscono ai clienti dei fornitori di servizi di crowdfunding informazioni chiare e accurate e contengono almeno tutti gli elementi seguenti:
a)
le condizioni di ricevibilità dei reclami;
b)
l’indicazione che i reclami sono presentati e trattati gratuitamente;
c)
una descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dei reclami, tra cui:
1)
l’indicazione che i reclami devono essere presentati utilizzando il modello standard di cui all’allegato;
2)
il tipo di informazioni e prove che l’autore del reclamo deve fornire;
3)
l’identità e i recapiti della persona o del servizio cui devono essere rivolti i reclami;
4)
la piattaforma, il sistema o l’indirizzo telematici cui devono essere presentati i reclami;
5)
la lingua o le lingue in cui l’autore del reclamo è autorizzato a presentare un reclamo a norma dell’, paragrafo 2;
d)
la procedura per il trattamento dei reclami specificata agli articoli da 3 a 5;
e)
il termine entro il quale la decisione relativa a un reclamo è notificata all’autore dello stesso.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding possono modificare, se del caso, le procedure per il trattamento dei reclami. Essi pubblicano sul proprio sito internet una descrizione aggiornata di tali procedure, nonché il modello standard di cui all’allegato, e garantiscono che sia la descrizione che il modello siano facilmente accessibili sul proprio sito internet.
4. La descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e il modello standard di cui all’allegato sono pubblicati in ciascuna delle lingue della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 o delle comunicazioni di marketing di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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