Art. 4 · Buona amministrazione degli accordi

Art. 4

Buona amministrazione degli accordi

In vigore dal 13 lug 2022
Buona amministrazione degli accordi 1.   Il piano di continuità aziendale, tenendo conto della natura, della portata e della complessità del fornitore di servizi di crowdfunding e del suo modello d’impresa, stabilisce misure dettagliate da adottare al fine di garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano: a) agli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, incluse le informazioni di importanza fondamentale per la buona amministrazione degli accordi; b) ai risultati del test d’ingresso di verifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503; c) ad altri dati aziendali sensibili. 3.   Le misure di cui al paragrafo 1 prevedono quanto segue: a) l’archiviazione in un luogo sicuro degli accordi di cui al paragrafo 2, lettera a), qualora l’originale sia disponibile soltanto in forma cartacea; b) un apposito backup dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 2. 4.   Le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti eseguiti da investitori e titolari di progetti sono considerati dati aziendali sensibili ai fini del paragrafo 2, lettera c).
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