Art. 3
Continuità della prestazione di servizi essenziali
In vigore dal 13 lug 2022
Continuità della prestazione di servizi essenziali
1. Il piano di continuità operativa garantisce la continuità della prestazione di servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati a terzi, nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, o dei terzi ai quali tali servizi sono stati esternalizzati.
2. Le misure contenute nel piano di continuità operativa sono adattate al modello d’impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono accordi che garantiscono la continuità dei servizi essenziali attraverso l’esternalizzazione di tutti o di parte di tali servizi a soggetti terzi.
3. Il piano di continuità operativa comprende disposizioni riguardanti i seguenti aspetti:
a)
la notifica ai clienti del verificarsi di un evento di fallimento;
b)
l’accesso dei clienti alle informazioni riguardanti i loro investimenti;
c)
ove applicabile, la gestione continuativa dei prestiti in essere;
d)
ove applicabile, la continuità dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, inclusi i dispositivi di cui al paragrafo 5 di detto articolo;
e)
ove applicabile, il trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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