Art. 4 · Metodo di calcolo del tasso di default previsto dei prestiti per categoria di rischio

Art. 4

Metodo di calcolo del tasso di default previsto dei prestiti per categoria di rischio

In vigore dal 13 lug 2022
Metodo di calcolo del tasso di default previsto dei prestiti per categoria di rischio 1.   Ai fini della pubblicazione dei tassi di default previsti di tutti i prestiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding basano le stime dei tassi di default previsti per categoria di rischio sui tassi di default effettivi dei prestiti per categoria di rischio calcolati a norma dell’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, e a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima del tasso di default previsto, il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.
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