Art. 2 · Informazioni riguardanti altre persone o soggetti senza personalità giuridica che devono essere oggetto di scambio

Art. 2

Informazioni riguardanti altre persone o soggetti senza personalità giuridica che devono essere oggetto di scambio

In vigore dal 13 lug 2022
Informazioni riguardanti altre persone o soggetti senza personalità giuridica che devono essere oggetto di scambio 1.   Per quanto riguarda i terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone fisiche, le autorità competenti scambiano i seguenti dati della persona: nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale, se disponibile nello Stato membro interessato, indirizzo e informazioni di contatto. 2.   Per quanto riguarda terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone giuridiche, un’autorità competente può richiedere anche i documenti attestanti le seguenti informazioni della persona giuridica: a) la ragione sociale; b) l’indirizzo della sede legale o principale e indirizzo postale, se diverso; c) le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale o il codice LEI, se disponibile; d) la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale applicabile; e) l’elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l’attività della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale di tali persone (se disponibile negli Stati membri interessati). 3.   Le autorità competenti si scambiano ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.
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