Art. 2 · Misure per evitare, individuare e gestire i conflitti di interesse

Art. 2

Misure per evitare, individuare e gestire i conflitti di interesse

In vigore dal 13 lug 2022
Misure per evitare, individuare e gestire i conflitti di interesse 1.   Le misure che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti ad adottare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 sono volte a garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di ledere gli interessi dei clienti saranno evitati e, ove ciò non sia possibile, opportunamente attenuati. 2.   Ai fini dell’individuazione dei tipi di conflitto di interesse che sorgono nel corso della fornitura dei servizi di crowdfunding e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, oltre ai tipi di conflitti di interesse di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding considerano, come minimo, se una delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento: a) potrebbe realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente; b) ha, nel risultato del servizio prestato a un cliente, un interesse distinto da quello del cliente; c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto agli interessi di un altro cliente.
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