Art. 2
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014
In vigore dal 13 lug 2022
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014
1. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 può includere solo i dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate. Tale elenco è redatto utilizzando il formato di cui all’allegato II.
2. L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate richiesto dagli Stati membri a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 contiene una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata ed è redatto utilizzando il formato di cui al modello 1, che figura nell’allegato III del presente regolamento.
I dati delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate possono essere indicati separatamente nella sezione degli accessi permanenti dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate. Tale sezione degli accessi permanenti è redatta utilizzando il formato di cui al modello 2, che figura nell’allegato III del presente regolamento. Qualora venga redatta la sezione degli accessi permanenti dell’elenco, i dati personali delle persone aventi accesso permanente a informazioni privilegiate non sono ripresi in ciascuna sezione dell’elenco corrispondente a ciascuna informazione privilegiata di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. Gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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