Art. 9
Revoca delle misure
In vigore dal 11 lug 2022
Revoca delle misure
1. Le autorità competenti possono revocare le misure adottate a norma dell’ relative a un’area delimitata, quando tale area delimitata diventa indenne dall’organismo nocivo specificato conformemente alle condizioni di cui all’allegato IV.
2. In seguito alla revoca delle misure a norma del paragrafo 1, le autorità competenti ispezionano, al momento della raccolta, la prima coltura delle piante specificate suscettibili al patotipo pertinente dell’organismo nocivo specificato. La prima coltura non deve essere spostata dall’area delimitata fino al completamento dell’ispezione, a meno che lo spostamento non sia effettuato sotto il controllo dell’autorità competente.
3. In deroga al paragrafo 1, e dopo un minimo di 10 anni dall’ultima individuazione dell’organismo nocivo specificato in parti specifiche della zona infestata, le autorità competenti possono revocare parzialmente le misure applicabili nelle rispettive parti delle aree delimitate interessate, conformemente all’allegato IV, punto 2.
4. In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), qualora siano soddisfatte le condizioni per una revoca parziale delle misure di cui all’, possono essere coltivate piante specificate non destinate all’impianto a condizione che siano di una varietà resistente ai patotipi dell’organismo nocivo specificato rilevati nel sito di produzione infestato o a tutti i patotipi di cui è nota la presenza nello Stato membro interessato.
Storico versioni
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