Art. 8 · Notifica della presenza confermata dell’organismo nocivo specificato su una varietà di patata resistente

Art. 8

Notifica della presenza confermata dell’organismo nocivo specificato su una varietà di patata resistente

In vigore dal 11 lug 2022
Notifica della presenza confermata dell’organismo nocivo specificato su una varietà di patata resistente 1.   Gli operatori professionali e qualsiasi altra persona che vengano a conoscenza di sintomi dell’organismo nocivo specificato derivanti dalla perdita o dall’alterazione dell’efficacia di una varietà di patata resistente connessa a un cambiamento sospetto nel patotipo dell’organismo nocivo specificato o a un nuovo patotipo ne danno notifica alle autorità competenti. 2.   In tutti i casi segnalati a norma del paragrafo 1, le autorità competenti indagano sul patotipo interessato e confermano, utilizzando i metodi di cui agli allegati I e III, se la presenza è dovuta a un cambiamento nel patotipo dell’organismo nocivo specificato o a un nuovo patotipo. 3.   Le autorità competenti registrano immediatamente le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2. Ogni anno entro il 31 gennaio gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i dettagli delle conferme effettuate a norma del paragrafo 2 per l’anno precedente.
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