Art. 7
Varietà di patate resistenti ai patotipi dell’organismo nocivo specificato
In vigore dal 11 lug 2022
Varietà di patate resistenti ai patotipi dell’organismo nocivo specificato
1. Una varietà di patata è designata quale resistente a un particolare patotipo dell’organismo nocivo specificato se, quando reagisce a una contaminazione da parte dell’agente patogeno di tale patotipo, non sono prodotte spore a riposo.
2. La prova di resistenza è effettuata in base al protocollo di cui all’allegato III. Il grado di resistenza delle varietà di patate è quantificato conformemente alla scala di punteggio standard di cui all’allegato III.
3. Ogni anno entro il 31 gennaio gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tutte le nuove varietà di patate di cui hanno autorizzato la commercializzazione nell’anno precedente e delle quali, effettuando la prova di cui al paragrafo 2, hanno accertato la resistenza all’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri indicano, oltre alle varietà, i patotipi ai quali sono resistenti, nonché il metodo utilizzato per determinare tale resistenza.
Storico versioni
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