Art. 6 · Misure di eradicazione

Art. 6

Misure di eradicazione

In vigore dal 11 lug 2022
Misure di eradicazione 1.   Le piante specificate originarie di una zona infestata sono distrutte o trasformate in condizioni di sicurezza al fine di prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato. Se non è più possibile determinare il sito di produzione di cui sono originarie le piante specificate infette, l’intero lotto in cui sono state rilevate le piante specificate infette è distrutto o trasformato in condizioni che prevengano l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato. 2.   In una zona infestata si applicano tutte le seguenti misure: a) non sono piantate, coltivate o immagazzinate piante specificate; b) non sono coltivate o immagazzinate, sia nel terreno che altrove, altre piante destinate al reimpianto al di fuori della zona infestata; c) il terreno è rimosso dalle piante diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), con metodi adeguati per garantire che non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato, prima che tali piante siano spostate dalla zona infestata alla zona cuscinetto, o al di fuori dell’area delimitata, o immediatamente dopo; d) le macchine sono pulite dal terreno e dai detriti vegetali prima o immediatamente dopo essere state spostate fuori dalla zona infestata e prima di entrare in qualsiasi sito di produzione situato nella zona cuscinetto o al di fuori dell’aria delimitata; e) il terreno o i detriti originari di una zona infestata possono essere spostati e utilizzati o depositati al di fuori di tale zona solo in condizioni tali da garantire che non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato. 3.   Le piante diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), dalle quali non è stato rimosso il terreno, possono essere spostate al di fuori dell’area delimitata solo se sono soddisfatte le due condizioni seguenti: a) sono trasportate allo scopo di rimuovere il terreno da tali piante con metodi adeguati che garantiscano che non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato; b) il trasporto e la rimozione del terreno avvengono sotto controllo ufficiale e sono state adottate misure adeguate per prevenire efficacemente la diffusione dell’organismo nocivo specificato. 4.   Le autorità competenti garantiscono che: a) nella zona cuscinetto non siano coltivate piante destinate al reimpianto al di fuori dell’area delimitata; b) nella zona cuscinetto siano coltivate solo piante specificate di una varietà resistente ai patotipi dell’organismo nocivo specificato rilevati nella zona infestata o a tutti i patotipi di cui è nota la presenza nel loro Stato membro, come previsto all’, e per scopi diversi dalla produzione di piante specificate da impianto; e c) il terreno o i detriti originari di una zona cuscinetto siano spostati e utilizzati o depositati al di fuori dell’area delimitata in condizioni tali che non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato. 5.   Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri immediatamente dopo la loro adozione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1195:oj#art-6