Art. 8 · Misure temporanee relative agli spostamenti di tuberi di piante specificate originari di un’area altamente infetta

Art. 8

Misure temporanee relative agli spostamenti di tuberi di piante specificate originari di un’area altamente infetta

In vigore dal 11 lug 2022
Misure temporanee relative agli spostamenti di tuberi di piante specificate originari di un’area altamente infetta 1.   I tuberi delle piante specificate, diversi da quelli da impianto, originari di un’area altamente infetta elencata nell’allegato IV, possono essere spostati da tale area verso altre aree del territorio dell’Unione solo se soddisfano le due condizioni seguenti: a) sono accompagnati da un passaporto delle piante; b) sono originari di un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti e ufficialmente riconosciuto indenne dall’organismo nocivo specificato; oppure sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato sulla base del campionamento e delle prove effettuati conformemente all’allegato I. 2.   Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni sull’evoluzione nelle rispettive aree altamente infette.
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