Art. 7 · Misure specifiche relative alle prove per i tuberi da impianto

Art. 7

Misure specifiche relative alle prove per i tuberi da impianto

In vigore dal 11 lug 2022
Misure specifiche relative alle prove per i tuberi da impianto 1.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata confermata in un sito di produzione di tuberi da impianto, l’autorità competente provvede affinché le prove di cui all’allegato I siano effettuate sulle linee in relazione clonale dei lotti di tuberi infetti o, qualora sia accertata l’assenza di linee in relazione clonale, sui tuberi o lotti di tuberi che sono stati a contatto diretto o indiretto con i lotti di tuberi infetti. 2.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è stata confermata nei siti di produzione di tuberi da impianto nell’ambito di un sistema di certificazione, le prove di cui all’allegato I sono effettuate su ciascuna pianta della selezione clonale iniziale o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base.
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