Art. 5 · Misure in caso di conferma della presenza dell’organismo nocivo specificato

Art. 5

Misure in caso di conferma della presenza dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 11 lug 2022
Misure in caso di conferma della presenza dell’organismo nocivo specificato 1.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata conformemente all’allegato I, punto 1.2 o 1.3, si applicano i paragrafi da 2 a 9. 2.   L’autorità competente definisce senza indugio un’area delimitata, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato III, punto 1, per determinare la possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato. 3.   L’area delimitata comprende una zona infestata e, se necessario per affrontare il rischio fitosanitario, una zona cuscinetto intorno alla zona infestata. 4.   La zona infestata contiene i seguenti elementi: a) le piante specificate, le partite e/o i lotti, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le loro unità da cui è stato prelevato un campione di piante specificate infette, qualsiasi altro oggetto, compreso il materiale da imballaggio, e i macchinari utilizzati per la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento di tali piante specificate e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione o il sito o i siti di produzione in cui tali piante specificate sono state coltivate o raccolte; b) tutti i tipi di elementi di cui alla lettera a) che sono stati considerati probabilmente infetti dall’organismo nocivo specificato, tenendo conto degli elementi elencati nell’allegato III, punto 2, a seguito di contatti precedenti o successivi alla raccolta o mediante fasi di produzione simultanee con piante specificate infette. 5.   L’autorità competente designa: a) gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera a), quali infetti; b) gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera b), quali probabilmente infetti. 6.   I tuberi originari di un’area delimitata non sono spostati al di fuori di tale area delimitata, a meno che non sia dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo specificato sulla base delle prove di cui all’allegato I. 7.   In deroga all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, gli Stati membri non sono tenuti a presentare una notifica di focolaio su EUROPHYT se l’organismo nocivo specificato è situato in un’area altamente infetta elencata nell’allegato IV. 8.   Qualora uno Stato membro abbia presentato una notifica di focolaio su EUROPHYT, gli Stati membri limitrofi cui si fa riferimento nella notifica determinano l’entità della probabile infezione e definiscono un’area delimitata conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. 9.   L’autorità competente provvede affinché tutti i seguenti elementi siano conservati in modo adeguato: a) il materiale di cui all’, paragrafo 3, almeno fino al completamento di tutte le prove; b) il materiale relativo alla seconda prova di individuazione e alle prove di identificazione, se del caso, fino al completamento di tutte le prove; c) se del caso, la coltura pura dell’organismo nocivo specificato, per almeno un mese dopo la procedura di notifica di cui al paragrafo 7.
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