Art. 3
Indagini annuali
In vigore dal 11 lug 2022
Indagini annuali
1. Le autorità competenti effettuano indagini annuali per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate nel loro territorio, conformemente alle seguenti prescrizioni:
a)
per quanto riguarda i tuberi diversi da quelli da impianto, le indagini comprendono:
i)
prelievo di campioni dai lotti di tuberi in magazzino o dalla coltura in crescita, il più tardi possibile tra l’essiccazione di foglie e steli e la raccolta;
ii)
ispezione visiva della coltura in crescita, qualora sia possibile identificare visivamente i sintomi dell’organismo nocivo specificato, e ispezione visiva dei tuberi tagliati, nei casi in cui tale ispezione sia idonea a individuare i sintomi dell’organismo nocivo specificato;
b)
per quanto riguarda i tuberi da impianto, diversi da quelli destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione, le indagini comprendono sistematicamente l’ispezione visiva delle colture in crescita e dei lotti in magazzino, il prelievo di campioni in magazzino o dalle colture in crescita il più tardi possibile tra l’essiccazione di foglie e steli e la raccolta;
c)
per quanto riguarda i tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione, le indagini sono effettuate sulla base del rischio individuato relativo alla presenza dell’organismo nocivo specificato e comprendono:
i)
prelievo di campioni dai lotti di tuberi in magazzino o dalla coltura in crescita, il più tardi possibile tra l’essiccazione di foglie e steli e la raccolta;
ii)
ispezione visiva della coltura in crescita, qualora sia possibile identificare visivamente i sintomi dell’organismo nocivo specificato, e ispezione visiva dei tuberi tagliati, nei casi in cui tale ispezione sia idonea a individuare i sintomi dell’organismo nocivo specificato;
d)
per quanto riguarda le piante specificate diverse dai tuberi, le indagini e il campionamento delle piante sono effettuati secondo metodi adeguati per identificare l’organismo nocivo specificato su tali piante.
2. Il numero, l’origine e il calendario del prelievo dei campioni si basano su solidi principi scientifici e statistici e sulla biologia dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto dei sistemi specifici di produzione delle patate degli Stati membri interessati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini annuali effettuate durante l’anno civile precedente. Essi comunicano i risultati di tali indagini conformemente al modello di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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