Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 lug 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014;
2)
«piante specificate»: piante di Solanum tuberosum L. (patata), escluse le sementi, e piante, esclusi i frutti e le sementi, di Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (pomodoro);
3)
«piante ospiti di solanacee»: piante selvatiche e coltivate di Solanaceae;
4)
«piante specificate spontanee»: piante specificate presenti nei luoghi di produzione senza essere state piantate;
5)
«tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione»: tuberi prodotti in un determinato luogo di produzione, destinati a rimanere permanentemente in tale luogo e non destinati ad essere certificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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