Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 lug 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014; 2) «piante specificate»: piante di Solanum tuberosum L. (patata), escluse le sementi, e piante, esclusi i frutti e le sementi, di Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (pomodoro); 3) «piante ospiti di solanacee»: piante selvatiche e coltivate di Solanaceae; 4) «piante specificate spontanee»: piante specificate presenti nei luoghi di produzione senza essere state piantate; 5) «tuberi destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione»: tuberi prodotti in un determinato luogo di produzione, destinati a rimanere permanentemente in tale luogo e non destinati ad essere certificati.
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