Art. 9
Misure sulle piante infestate
In vigore dal 11 lug 2022
Misure sulle piante infestate
1. Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, applicano, ai fini dell’eradicazione degli organismi nocivi specificati, tutte le misure seguenti sulle piante specificate che sono state designate quali infestate a norma dell’:
a)
non sono piantate patate destinate alla produzione di tuberi;
b)
le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono soggette alle misure approvate ufficialmente di cui all’allegato II, punto 2; e
c)
le piante di cui all’allegato I, punto 2 o 3, non sono piantate prima di essere state soggette alle misure approvate ufficialmente di cui all’allegato II, punto 1, in modo da non essere più infestate.
2. Le misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), tengono conto dei sistemi specifici di produzione e commercializzazione delle piante ospiti dell’organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato e delle caratteristiche della popolazione dell’organismo nocivo specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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