Art. 6 · Indagini ufficiali di monitoraggio

Art. 6

Indagini ufficiali di monitoraggio

In vigore dal 11 lug 2022
Indagini ufficiali di monitoraggio 1.   Sono svolte indagini annuali ufficiali, basate sul rischio, di monitoraggio dei siti di produzione utilizzati per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi destinati all’impianto, al fine di determinare la distribuzione degli organismi nocivi specificati su tali siti. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini di monitoraggio di cui al paragrafo 1 effettuate nell’anno precedente conformemente al modello riportato nell’allegato IV.
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