Art. 5 · Designazione dei siti di produzione infestati e delle piante specificate infestate

Art. 5

Designazione dei siti di produzione infestati e delle piante specificate infestate

In vigore dal 11 lug 2022
Designazione dei siti di produzione infestati e delle piante specificate infestate 1.   Se è stata riscontrata la presenza degli organismi nocivi specificati in un sito di produzione nel corso di un’indagine ufficiale di individuazione o di un’indagine ufficiale di monitoraggio di cui all’ e tale presenza è stata ufficialmente confermata dalle prove di cui all’ e all’, paragrafo 2, le autorità competenti designano il sito quale infestato. 2.   Le piante specificate originarie di un sito di produzione designato quale infestato a norma del paragrafo 1, o quelle che sono state a contatto con il terreno nel quale sono stati rilevati gli organismi nocivi specificati, sono designate quali infestate.
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