Art. 4
Campionamento e prove per le indagini ufficiali di individuazione
In vigore dal 11 lug 2022
Campionamento e prove per le indagini ufficiali di individuazione
1. Nel caso dei siti di produzione in cui devono essere piantati o immagazzinati i tuberi di patata da impianto, o le piante di cui all’allegato I, punto 1, destinate alla produzione di piante da impianto, l’indagine ufficiale di individuazione comprende il campionamento e le prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, effettuati conformemente all’allegato III.
2. Nel caso dei siti di produzione in cui devono essere piantate o immagazzinate le piante di cui all’allegato I, punti 2 e 3, destinate alla produzione di piante da impianto, l’indagine ufficiale di individuazione comprende il campionamento e le prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, effettuati conformemente all’allegato III.
3. In deroga al paragrafo 2, il campionamento e le prove per rilevare l’organismo nocivo specificato non sono richiesti se, per un sito di produzione:
a)
dai risultati di prove adeguate, approvate ufficialmente, emerge l’assenza dell’organismo nocivo specificato negli ultimi 12 anni; oppure
b)
dalle precedenti rotazioni colturali risulta che negli ultimi 12 anni non sono state coltivate patate o altre piante ospiti di cui all’allegato I, punto 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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