Art. 3 · Indagini ufficiali di individuazione

Art. 3

Indagini ufficiali di individuazione

In vigore dal 11 lug 2022
Indagini ufficiali di individuazione 1.   Le autorità competenti effettuano un’indagine ufficiale di individuazione della presenza dell’organismo nocivo specificato nei siti di produzione in cui le piante elencate nell’allegato I, destinate al reimpianto, o le patate destinate alla produzione di tuberi da impianto, devono essere piantate o immagazzinate in condizioni in cui le radici o altre parti della pianta sono a contatto diretto con il terreno del sito di produzione. 2.   Le indagini ufficiali di individuazione sono effettuate nel periodo compreso tra la raccolta dell’ultima coltura e l’impianto delle piante o dei tuberi da impianto di cui al paragrafo 1. In deroga al primo comma, l’indagine ufficiale di individuazione può essere effettuata: a) prima di tale periodo, a condizione che l’autorità competente tenga a disposizione un registro delle prove documentali dei risultati di tale indagine ufficiale di individuazione, attestanti che non è stata rilevata la presenza degli organismi nocivi specificati e che le patate e le altre piante ospiti elencate all’allegato I, punto 1, non erano presenti al momento dell’indagine di individuazione né sono state coltivate dopo lo svolgimento di tale indagine; oppure b) durante un periodo in cui nel sito di produzione in questione sono coltivate colture che non vengono raccolte, come il concime verde o le colture intercalari. 3.   Non è richiesta un’indagine ufficiale di individuazione per: a) l’impianto di piante elencate nell’allegato I, destinate al reimpianto nello stesso luogo di produzione situato in un’area definita dalle autorità competenti; b) l’impianto di patate destinate alla produzione di tuberi da impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in un’area definita dalle autorità competenti; c) l’impianto delle piante di cui all’allegato I, punti 2 e 3, destinate al reimpianto, qualora le piante raccolte siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui all’allegato II, punto 1. 4.   Gli Stati membri riportano in un registro ufficiale i risultati delle indagini ufficiali di individuazione e li rendono accessibili alla Commissione, su richiesta, conformemente al modello di cui all’allegato IV.
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