Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 lug 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: un esemplare appartenente alla specie Globodera pallida (Stone) Behrens o alla specie Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; 2) «varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione degli organismi nocivi specificati; 3) «piante specificate»: a) piante di Solanum tuberosum L. (patata), escluse le sementi; oppure b) le piante elencate nell’allegato I; 4) «indagine di individuazione»: una procedura basata su un metodo per determinare la presenza degli organismi nocivi specificati in un’area specifica; 5) «indagine di monitoraggio»: una procedura basata su un metodo, svolta durante un determinato periodo di tempo per stabilire la distribuzione degli organismi nocivi specificati in uno specifico Stato membro o in una sua parte determinata.
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