Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 lug 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: un esemplare appartenente alla specie Globodera pallida (Stone) Behrens o alla specie Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens;
2)
«varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione degli organismi nocivi specificati;
3)
«piante specificate»:
a)
piante di Solanum tuberosum L. (patata), escluse le sementi; oppure
b)
le piante elencate nell’allegato I;
4)
«indagine di individuazione»: una procedura basata su un metodo per determinare la presenza degli organismi nocivi specificati in un’area specifica;
5)
«indagine di monitoraggio»: una procedura basata su un metodo, svolta durante un determinato periodo di tempo per stabilire la distribuzione degli organismi nocivi specificati in uno specifico Stato membro o in una sua parte determinata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1192:oj#art-2